Servizio per venditori Uno contro Uno

A chiunque vendesse apparecchiature elettriche o elettroniche, offriamo il servizio, di adempiere a quanto previsto dal D.M. 65/10 (NORMATIVA) sul ritiro Uno contro Uno.
In base a tale decreto vi è l’obbligo, da parte dei distributori-rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata proveniente da nuclei domestici e consegnata dal cliente al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica equivalente e di provvedere al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestici ritirati presso i centri di raccolta comunali.

Il distributore, in base al decreto sopra citato, deve quindi:

Effettuare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (per informazioni si veda il sito www.albonazionalegestoriambientali.it in cui è presente l’elenco delle sezioni regionali presso cui è possibile effettuare l’iscrizione). L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni.
Informare i clienti sulla possibilità del ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata a fronte dell’acquisto di una nuova, con modalità chiare e di immediata percezione , anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
Ritirare il rifiuto compilando lo schedario – allegato I (articolo 1, comma 3) del DM n. 65 – numerato progressivamente; nello schedario deve essere indicato il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso (per le sorgenti luminose il CODICE CER è 200121*; per gli apparecchi di illuminazione il CODICE CER è 200136), oltre che gli estremi dell’iscrizione all’Albo del distributore.
Raggruppare i rifiuti presso il punto vendita o presso altro luogo di raggruppamento predefinito dotato di caratteristiche idonee (luogo non accessibile a terzi, pavimentato e dotato di sistemi di copertura per la protezione dalle acque meteoriche e dal vento; è necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose).
Trasportare i rifiuti dal domicilio del cliente al centro di raccolta o al luogo dove è effettuato il raggruppamento dei rifiuti (nel caso di ritiro a domicilio) e, se il raggruppamento è esterno al punto di vendita, trasportare i rifiuti dal punto vendita al luogo di raggruppamento; con cadenza mensile o al raggiungimento del peso di 3.500 Kg, il distributore deve trasportare i rifiuti dal punto vendita, o dal luogo di raggruppamento, al centro di raccolta. Il trasporto deve riguardare un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. Il trasporto può essere effettuato non solo dai distributori, ma anche da terzi che agiscono in loro nome.
L’iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali permette di effettuare a norma di legge solo i tragitti sopra indicati.
Compilare e controfirmare il Documento di Trasporto dei RAEE – allegato II del DM n. 65 – anch’esso numerato e redatto in tre esemplari secondo le modalità indicate nel decreto all’art. 2 comma 2.
Nel caso in cui il luogo di raggruppamento non coincida con il punto vendita, il trasporto dei RAEE al luogo di raggruppamento dovrà essere accompagnato da copia cartacea, controfirmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti raccolti e trasportati, integrate con la data e l’ora di inizio del trasporto. Le copie devono essere conservate dal distributore presso il luogo del raggruppamento, fino al trasporto dei rifiuti presso il centro di raccolta.
Conservare lo schedario, integrato con i documenti di trasporto, per i tre anni successivi alla data dell’ultima registrazione per adempiere all’obbligo di tenuta del Registro di Carico e Scarico.

ATTENZIONE!
Il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
Inoltre il non adempimento degli obblighi sopra descritti è sanzionabile ai sensi dell’articolo 10 del DM n.65 del 08 marzo 2010

Salvambiente è il servizio di smaltimento toner, rifiuti da ufficio e apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Toner e Rifiuti da ufficio

Ritiro e smaltimento toner e cartucce esauste, rifiuti da ufficio a norma di legge e con mezzi autorizzati.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Ritiro e smaltimento rifiuti pericolosi provenienti da prodotti tecnologici come elettrodomestici, computer ed elettroutensili non più funzionanti o obsoleti.

Servizio per venditori Uno contro Uno

Per tutti i venditori apparecchiature elettriche ed elettroniche, ritiro Uno contro Uno.

Assistenza

Su tutto l’aspetto burocratico che riguarda il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.